Voli cancellati, niente rimborsi ma voucher. È questa la realtà a cui vanno incontro tutti quelli a cui è stato cancellato un volo in partenza dall'Italia, nel periodo che va dallo scorso 11 marzo e fino al prossimo 30 settembre. Lo ha stabilito il Governo italiano attraverso la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nello specifico all'art. 88 bis «per contratti relativi a titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. L'emissione del voucher o il rimborso del biglietto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione». In sintesi - spiega l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - per i voli cancellati dall’11 marzo al 30 settembre 2020 per motivi legati al Covid-19, il vettore può emettere un voucher di pari importo del prezzo del biglietto aereo, valido per un anno dall’emissione. Inoltre, l'emissione del voucher assolve l’obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Cioè, se ti arriva il voucher, te lo prendi e non puoi dire niente. Continua su GQ
Follow me on instagram -- Alessandro Vai
Nessun commento:
Posta un commento